IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

    Sciogliendo   la   riserva   che   precede,   ritenuto   che   il
contraddittorio  e'  stato  regolarmente  integrato,  con la notifica
dell'atto  introduttivo,  della  comparsa  di  risposta e del verbale
della  prima  udienza,  alla debitrice, nel termine fissato da questo
giudice,  e  che  la  debitrice deve essere dichiarata contumace, non
essendosi  costituita;  rilevato che l'opponente Magnani Sandro, che,
con  ricorso  depositato il 19 dicembre 2005, ha proposto opposizione
di  terzo all'esecuzione esattoriale promossa da G.E.T. S.p.A. contro
Sani  Lina,  deducendo  la  sua  proprieta'  sui beni pignorati il 16
novembre  2005  in  danno  della  Sani,  ha eccepito l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 58 del d.P.R. n. 602/1973 (nel testo vigente
dopo  le modifiche di cui al d.Lgs. n. 46/1999) per contrasto con gli
artt. 24  e 42 Cost., dopo che il Concessionario, nel costituirsi, ha
invocato  l'applicazione  dell'art. 63 del d.P.R. n. 602/1973 (sempre
nel testo vigente a seguito del d.lgs. n. 46/1999), che prescrive che
l'ufficiale  di  riscossione  deve  astenersi  dal  pignoramento solo
quando   il   diritto   del  terzo  (diverso  dai  soggetti  indicati
nell'art. 58,  comma  3)  e'  provato  in  forza  di  atto  pubblico,
scrittura  privata autenticata, o sentenza, anteriore all'anno in cui
si riferisce l'entrata iscritta a ruolo;
        che  nel  caso di specie l'opponente, che non risulta parente
della debitrice, ha fondato la propria opposizione su un contratto di
locazione   di   immobile  arredato  ad  uso  abitativo,  debitamente
registrato  in  data  13  ottobre  2003, contenente l'elenco dei beni
mobili  compresi nella locazione, alcuni dei quali pignorati in danno
della conduttrice, debitrice dell'Erario, e sulla fattura di acquisto
dei  mobili stessi in data 30 maggio 2003, sottoscritta e quietanzata
dal  venditore,  nonche'  sul  documento  di trasporto, relativo agli
stessi  mobili, in data 14 maggio 2003, sottoscritto dal conducente e
dal destinatario;
        che  tali  documenti,  secondo il Concessionario, non essendo
atti  pubblici  o  scritture private autenticate, ed essendo comunque
posteriori  all'anno  di  iscrizione  a  ruolo dei tributi per cui si
procede (1993-1998), non sarebbero idonei a fondare l'opposizione, ai
sensi del ridetto art. 63;
        che    la    difesa    del    Concessionario    e'    fondata
sull'interpretazione accolta dalla Corte di Cassazione nella sentenza
n. 4417  del  1996,  in  cui,  con riferimento all'art. 65 del d.P.R.
n. 602/1973  (nel  testo vigente prima delle modifiche introdotte dal
decreto   legislativo  n. 46/1999,  riprodotto  con  alcune  varianti
nell'attuale   art. 63)   si   afferma   che   non  e'  condivisibile
l'interpretazione,  proposta dal ricorrente in quel giudizio, secondo
cui  la  disposizione  di  legge  sarebbe  rivolta  al solo ufficiale
esattoriale,   e   non   all'esattore,   e   concernerebbe   il  solo
pignoramento,  e  non  anche  la  fase  successiva della procedura di
riscossione:  per  contestare  tale  ipotesi interpretativa, avanzata
dalla parte ricorrente, la S.C. ha richiamato la sentenza della Corte
costituzionale  n. 358 del 1994, in cui si afferma che l'art. 65 cit.
pone «ragionevoli limitazioni alla prova contraria ed all'opposizione
di  terzi,  che  affermino  di essere proprietari dei beni pignorati.
Difatti il terzo che si oppone all'esecuzione mobiliare dell'esattore
puo' dimostrare l'appartenenza del bene solo mediante atto pubblico o
scrittura  privata  di data certa, anteriore a quella di consegna del
ruolo»;
        che  la  questione,  cosi' come sollevata dall'opponente, con
riferimento  cioe'  all'art.  58  comma  3 del d.P.R. n. 602/1973, e'
manifestamente  irrilevante,  non  risultando che l'opponente sia uno
dei  soggetti  indicati  dal  terzo  comma dell'art. 58 medesimo (che
pone,  per  tali  soggetti,  limiti  ancor piu' restrittivi di quelli
previsti  in  via  generale  dall'art. 63) e cioe' coniuge, parenti e
affini entro il terzo grado e coobbligati;
        che   potrebbe   essere  invece  rilevante  la  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  63,  in  quanto, nel caso di
specie,  l'opponente  ha  prodotto  la  duplice prova scritta di data
certa  che si richiede in via generale ai sensi dell'art. 621 c.p.c.,
e  cioe'  quella  del  proprio acquisto, e quella dell'affidamento al
debitore  ad  un  titolo diverso dal trasferimento della proprieta' a
quest'ultimo  (Cass.  79/2963),  in  quanto  egli  ha prodotto sia il
contratto  di  locazione  per  casa  ammobiliata  registrato  in data
anteriore  al pignoramento, che costituisce prova dell'affidamento al
debitore,  sia  la  fattura  di  acquisto dei mobili sottoscritta dal
venditore  e  corredata  di  documento  di trasporto sottoscritto dal
conducente,   che   puo'  costituire  prova  dell'acquisto  da  parte
dell'opponente   (eventualmente   con   integrazioni  probatorie  che
potrebbero  sopravvenire  in  corso  di  causa,  non  essendo  ancora
scattate  le  preclusioni  istruttorie,  quale  la  produzione  delle
scritture  contabili  del  venditore: cfr. Cass. 06/3999, secondo cui
«in   tema   di   opposizione   di   terzo  all'esecuzione  ai  sensi
dell'art. 619  c.p.c.  la dimostrazione della proprieta' da parte del
terzo  rivendicante puo' essere fornita anche con le fatture relative
all'acquisto  dei  beni successivamente pignorati, purche', a termini
degli  artt. 2702  e  2704  c.c.,  esse  risultino  sottoscritte  dal
venditore, accettate dall'acquirente, ed abbiano data certa anteriore
al   pignoramento»,  che  puo'  essere  acquisita  anche  tramite  le
scritture contabili regolarmente tenute del venditore);
        che  pertanto,  dichiarata  costituzionalmente illegittima la
disposizione  di  cui  all'art.  63 d.P.R. n. 602/1973, l'opposizione
potrebbe   essere  accolta,  mentre,  ritenuta  legittima  la  stessa
disposizione,  l'opposizione  dovrebbe essere respinta, non essendo i
documenti  prodotti  dall'opponente  ne' atti pubblici, ne' scritture
private  autenticate,  ne' sentenze, ed essendo gli stessi posteriori
all'anno di riferimento delle imposte iscritte a ruolo;
        che    la   questione,   cosi'   configurata,   non   risulta
manifestamente  infondata,  poiche',  mentre  a  cio'  non  sembra di
ostacolo  l'obiter  dictum contenuto nella sentenza n. 358/1994 della
Corte  costituzionale (peraltro di accoglimento, con riferimento alla
questione  dei  beni  pervenuti  al  coniuge  del  debitore  per atto
pubblico  di  donazione),  richiamato  dalla  citata  sentenza  Cass.
96/4417,   atteso  che  con  sentenza  n. 444/1995  la  stessa  Corte
Costituzionale  ha ritenuto che l'improponibiita' dell'opposizione al
pignoramento  da  parte  del  coniuge  (e dunque a fortiori quella di
altri  soggetti) non puo' «ragionevolmente riferirsi a quei beni che,
con  certezza  e  senza  alcun  rischio  di fraudolente elusioni o di
impedimenti   alla   soddisfazione   del   credito  esattoriale,  non
appartengono al contribuente moroso»;
        che   nel  caso  di  specie  si  ravvisa  un'ipotesi  in  cui
ragionevolmente   non   vi  e'  alcun  rischio  di  collusione  o  di
fraudolenza,  cioe'  quello  del  terzo  (non parente) che concede al
debitore   una   casa   arredata  ad  uso  abitativo,  con  contratto
registrato, provando peraltro il proprio acquisto dei beni mobili con
documenti attendibili;
        che, in tale situazione, la limitazione della possibilita' di
provare il proprio diritto solo con atti pubblici o scritture private
autenticate  o  sentenze  appare del tutto irragionevole e limitativo
del  diritto di difesa ex art. 24 Cost., oltre che lesivo del diritto
di proprieta' privata garantito dall'art. 42 Cost., dando vita, quale
pratica conseguenza, ad una sorta di espropriazione senza indennizzo,
ed  infine dell'art. 3 Cost., apparendo irragionevole tale disparita'
di   trattamento   col   regime  dell'esecuzione  forzata  ordinaria,
disciplinato dall'art. 621 c.p.c.;
        che  altrettanto  irragionevole  e  lesivo degli stessi sopra
richiamati  principi  costituzionali appare la richiesta anteriorita'
dei  documenti  probatori  non  solo  al pignoramento, ma addirittura
all'anno  cui si riferiscono le imposte riscosse, circostanza di cui,
secondo  l'id quod plerumque accidit, il locatore che conceda a terzi
una  casa  arredata  deve  ritenersi  del  tutto ignaro, essendo egli
impedito  a  conoscere  l'assolvimento  degli  obblighi tributari del
proprio conduttore anteriori alla stipula del contratto di locazione;
        che  deve  pertanto  sollevarsi  la questione di legittimita'
costituzionale  come  sopra prospettata, mentre, nelle more, ritenuta
la  possibilita'  che tale questione sia accolta, deve confermarsi il
provvedimento  di sospensione dell'esecuzione adottato con decreto 21
dicembre 2005;